Art. VI
Convenzione

Art. VI

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo VI 1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Governi membri. Essa si riunirà in sessione ordinaria ogni cinque anni. Una sessione straordinaria della Conferenza può avere luogo su richiesta di un Governo membro o dell'Ufficio, previa approvazione della maggioranza dei Governi membri. 2. La Conferenza è convocata dall'Ufficio con un preavviso di ameno sei mesi. Un ordine del giorno provvisorio viene allegato alla convocazione. 3. La Conferenza elegge il suo Presidente e il Vice-Presidente. 4. Ogni Governo membro dispone di un voto. Tuttavia, per la votazione sulle questioni di cui all'articolo V (b), ogni Governo membro dispone di un numero di voti determinato in base ad una scala stabilita in relazione al tonnellaggio delle sue flotte. 5. Le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza semplice dai Governi membri rappresentati alla Conferenza, salvo nei casi in cui la presente convenzione stabilisca altrimenti. Qualora il numero dei voti favorevoli sia uguale a quello dei voti contrari, il Presidente della Conferenza ha facoltà di prendere una decisione. Nel caso di risoluzioni da inserire nel repertorio delle risoluzioni tecniche, la maggioranza deve comprendere in ogni caso i voti favorevoli di almeno un terzo dei Governi membri. 6. Nel periodo intersessionale della Conferenza l'Ufficio può consultare i Governi membri per corrispondenza su questioni concernenti il funzionamento tecnico dell'Organizzazione. La procedura di voto sarà conforme alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, calcolando in questo caso la maggioranza sulla base della totalità dei membri della Organizzazione. 7. La Conferenza costituisce le proprie commissioni, compresa la commissione finanziaria menzionata all'articolo VII.
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