Art. V
Convenzione

Art. V

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo V Le funzioni della Conferenza sono: (a) impartire direttive generali sul funzionamento e il lavoro dell'Organizzazione; (b) procedere all'elezione dei membri del Comitato direttivo e del suo Presidente; (c) esaminare le relazioni presentate dall'Ufficio; (d) prendere decisioni su tutte le proposte di carattere tecnico o amministrativo, presentate dai Governi membri o dall'Ufficio; (e) approvare il bilancio a maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza; (f) adottare, a maggioranza di due terzi dei Governi membri, le modifiche al regolamento generale e al regolamento finanziario; (g) adottare, con la maggioranza prevista al paragrafo precedente, ogni altro regolamento specifico che risulti necessario, in particolare circa lo status dei direttori e del personale dell'Ufficio.
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