Convenzione
Art. V
5 / 70In vigore dal 1 feb 1974
Articolo V
Le funzioni della Conferenza sono:
(a) impartire direttive generali sul funzionamento e il lavoro dell'Organizzazione;
(b) procedere all'elezione dei membri del Comitato direttivo e del suo Presidente;
(c) esaminare le relazioni presentate dall'Ufficio;
(d) prendere decisioni su tutte le proposte di carattere tecnico o amministrativo, presentate dai Governi membri o dall'Ufficio;
(e) approvare il bilancio a maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza;
(f) adottare, a maggioranza di due terzi dei Governi membri, le modifiche al regolamento generale e al regolamento finanziario;
(g) adottare, con la maggioranza prevista al paragrafo precedente, ogni altro regolamento specifico che risulti necessario, in particolare circa lo status dei direttori e del personale dell'Ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-v