Art. II
Convenzione

Art. II

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo II L'Organizzazione ha carattere consultivo e puramente tecnico. Scopo dell'Organizzazione è di assicurare: (a) Il coordinamento delle attività degli uffici idrografici nazionali; (b) La maggiore uniformità possibile nelle carte e nei documenti nautici; (c) L'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; (d) Lo sviluppo delle scienze nel campo della idrografia, e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-ii