Art. 36
ConvenzioneTitolo VI

Art. 36

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In vigore dal 19 dic 1973
1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione o in ogni altro momento successivo, potrà estendere la applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall' della presente Convenzione.
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