Art. 29
ConvenzioneTitolo V

Art. 29

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In vigore dal 19 dic 1973
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non sarà richiesta la traduzione delle richieste e dei documenti allegati, nè di qualsiasi altro documento concernente l'applicazione della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e i documenti allegati le siano inviati accompagnati, sia da una traduzione nella lingua di detta Parte, che da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o nella lingua, fra quelle menzionate, che essa indicherà. Le altre Parti contraenti potranno invocare il trattamento di reciprocità. 3. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni relative alla traduzione delle richieste e dei documenti allegati, contenute negli accordi o nelle intese in vigore o da concludere fra due o più Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-29