Art. 27
ConvenzioneTitolo V

Art. 27

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In vigore dal 19 dic 1973
1. La richiesta sarà indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. La risposta verrà trasmessa con la stessa procedura. 2. Le comunicazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione verranno scambiate sia col procedimento indicato al paragrafo 1 del presente articolo, che direttamente tra le autorità delle Parti contraenti. 3. Nei casi urgenti, le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). 4. Ogni Parte contraente può, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, rendere noto che essa intende derogare alle norme di trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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