Art. 10
ConvenzioneTitolo II

Art. 10

10 / 40
In vigore dal 19 dic 1973
Lo Stato richiedente rende note allo Stato richiesto le condizioni imposte al condannato e, se esistono, le misure di sorveglianza alle quali quest'ultimo deve uniformarsi durante il periodo di sospensione condizionale della pena.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772#art-c-10