Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
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Convenzione
titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 Articolo 2 1. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica qualsias Art. 3 Articolo 3 Le decisioni di cui all'articolo 2 debbono essere definitive ed esecutorie. Art. 4 Articolo 4 Il reato sul quale viene basata una richiesta in base all'articolo 5 deve esser Art. 5 Articolo 5 1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna può chiedere allo Stato sul territor Art. 6 Articolo 6 A richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza, l'esec Art. 7 Articolo 7 1. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione verranno negate: a) Art. 8 Articolo 8 Qualora sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si t Art. 9 Articolo 9 Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato titolo II DELLA SORVEGLIANZA
Art. 10 Articolo 10 Lo Stato richiedente rende note allo Stato richiesto le condizioni imposte al Art. 11 Articolo 11 1. Nel soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se Art. 12 Articolo 12 Allorchè lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovrà adotta Art. 13 Articolo 13 Nel caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale Art. 14 Articolo 14 Allo scadere del periodo di sorveglianza, su domanda dello Stato richiedente, Art. 15 Articolo 15 Lo Stato richiedente è il solo competente a giudicare, tenuto conto delle info titolo III DELL'ESECUZIONE DELLE CONDANNE
Art. 16 Articolo 16 Dopo la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente Art. 17 Articolo 17 L'esecuzione avviene in conformità della legge dello Stato richiesto, previa v Art. 18 Articolo 18 Lo Stato richiesto trasmette in tempo utile allo Stato richiedente un document Art. 19 Articolo 19 Lo Stato richiesto sostituisce, ove occorra, alla sanzione inflitta nello Stat Art. 20 Articolo 20 Lo Stato richiedente non può più adottare alcuna delle misure di esecuzione ri Art. 21 Articolo 21 Lo Stato richiesto è competente in materia di libertà condizionata. Il diritto titolo IV CESSIONE DI POTERI IN FAVORE
Art. 22 Articolo 22 Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto la sentenza di cui chiede l Art. 23 Articolo 23 1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legisla Art. 24 Articolo 24 Lo Stato richiesto garantisce la completa applicazione della sentenza in tal m Art. 25 Articolo 25 L'accettazione da parte dello Stato richiesto di una domanda formulata in conf titolo V DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 26 Articolo 26 1. Ogni richiesta di cui all'articolo 5 deve essere formulata per iscritto. De Art. 27 Articolo 27 1. La richiesta sarà indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato ric Art. 28 Articolo 28 Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato ric Art. 29 Articolo 29 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non sarà Art. 30 Articolo 30 Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sa Art. 31 Articolo 31 Lo Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato richiedente Art. 32 Articolo 32 Le spese di sorveglianza e di esecuzione incorse nello Stato richiesto non ven titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 Articolo 33 La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni di pubbli Art. 34 Articolo 34 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consigli Art. 35 Articolo 35 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Minist Art. 36 Articolo 36 1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del p Art. 37 Articolo 37 1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo gli obblighi contenuti Art. 38 Articolo 38 1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del p Art. 39 Articolo 39 1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Pa Art. 40 Articolo 40 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri de Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360