Art. 18 · LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Art. 18

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 nov 1973
In aggiunta al trattamento economico previsto dagli articoli 89 e 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ai gestori delle ricevitorie del lotto compete un assegno perequativo pensionabile commisurato a quello fissato per il parametro 183 della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e al parametro 213 al compimento del quindicesimo anno di servizio e al parametro 245 al compimento del ventesimo anno di servizio. Rimangono immutate la misura e le modalità per il rimborso delle spese di gestione, di cui all'art. 95 della legge suddetta, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Agli aiuto ricevitori del lotto, agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, compete l'assegno pensionabile attribuito ai corrispondenti parametri della carriera esecutiva previsti per il personale sussidiario del lotto. L'assegno perequativo è ridotto rispettivamente a due terzi ed a metà, con arrotondamento all'eccesso di lire cento, quando la prestazione è limitata a 4 o a 3 giorni la settimana. L'ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sarà reintegrato annualmente dallo Stato della maggiore spesa derivante dalla pensionabilità dell'assegno perequativo spettante al personale di cui al presente articolo.
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