Art. 15 · LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Art. 15

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 nov 1973
Gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Le spese previste dall' della legge 25 giugno 1943, n. 540, sono assunte a carico del bilancio dello Stato secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.
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