Art. 6 · Determinazione della stazza
Convenzione

Art. 6

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Determinazione della stazza

In vigore dal 12 feb 1974
Determinazione della stazza La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sarà compito dell'amministrazione, che potrà tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati. In ogni caso, l'amministrazione interessata si porterà interamente garante della stazza lorda e netta così determinata.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-6