Convenzione
Art. 21
21 / 22Deposito e registrazione
In vigore dal 12 feb 1974
Deposito e registrazione
1) La presente convenzione sarà depositata presso la Organizzazione, il cui Segretario Generale provvederà ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti.
2) All'entrata in vigore della presente convenzione, il suo testo sarà trasmesso dal Segretario Generale della Organizzazione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché lo registri e lo pubblichi in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-21