Art. 21 · Deposito e registrazione
Convenzione

Art. 21

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Deposito e registrazione

In vigore dal 12 feb 1974
Deposito e registrazione 1) La presente convenzione sarà depositata presso la Organizzazione, il cui Segretario Generale provvederà ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti. 2) All'entrata in vigore della presente convenzione, il suo testo sarà trasmesso dal Segretario Generale della Organizzazione al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché lo registri e lo pubblichi in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-21