Convenzione
Art. 19
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In vigore dal 12 feb 1974
Denuncia
1) Qualsiasi Governo contraente potrà sempre denunciare la presente convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti.
2) La denuncia dovrà effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l'Organizzazione, la quale dovrà renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti.
3) La denuncia sortirà effetto a un anno dalla data in cui sarà stata notificata all'Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-19