Convenzione
Art. 16
16 / 22Firma, ratifica e adesione
In vigore dal 12 feb 1974
Firma, ratifica e adesione
1) La presente convenzione resterà aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e resterà in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o firmatari dello statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno divenire parti contraenti della presente convenzione attraverso;
a) firma senza riserva di ratifica;
b) firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica;
ovvero
c) adesione.
2) La ratifica o l'adesione avrà luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l'Organizzazione, la quale sarà tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonché della data di deposito del relativo strumento.
L'Organizzazione avrà inoltre cura di informare tutti i Governi aventi già sottoscritto la presente convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-16