Convenzione
Art. 15
15 / 22Comunicazione di dati
In vigore dal 12 feb 1974
Comunicazione di dati
I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all'Organizzazione e a depositare presso di essa:
a) un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente convenzione, affinché siano trasmesse agli altri Governi contraenti;
b) il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente convenzione;
c) l'elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinché ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-15