Art. 14 · Trattati, convenzioni e accordi anteriori
Convenzione

Art. 14

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Trattati, convenzioni e accordi anteriori

In vigore dal 12 feb 1974
Trattati, convenzioni e accordi anteriori 1) Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente convenzione, manterrà immutata la sua validità per la durata ad esso conferita nei riguardi di: a) navi cui la presente convenzione non si applica; b) navi cui la presente convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati. 2) Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sarà in conflitto con le disposizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest'ultima prevarranno.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-14