Convenzione
Art. 11
11 / 22Riconoscimento del certificato
In vigore dal 12 feb 1974
Riconoscimento del certificato
Il certificato rilasciato sotto la responsabilità di un Governo contraente, in conformità delle disposizioni della presente convenzione, sarà riconosciuto dagli altri Governi contraenti e considerato altrettanto valido di certificati da essi rilasciati, subordinatamente agli obiettivi della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-11