Art. 11 · Riconoscimento del certificato
Convenzione

Art. 11

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Riconoscimento del certificato

In vigore dal 12 feb 1974
Riconoscimento del certificato Il certificato rilasciato sotto la responsabilità di un Governo contraente, in conformità delle disposizioni della presente convenzione, sarà riconosciuto dagli altri Governi contraenti e considerato altrettanto valido di certificati da essi rilasciati, subordinatamente agli obiettivi della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-11