Art. 10 · Abrogazione del certificato
Convenzione

Art. 10

10 / 22

Abrogazione del certificato

In vigore dal 12 feb 1974
Abrogazione del certificato 1) Fatte salve le eccezioni contemplate dalle Norme, il certificato internazionale di stazzatura sarà invalidato e abrogato dall'amministrazione, qualora la sistemazione, la costruzione, la capienza della nave, lo sfruttamento degli spazi, il numero complessivo dei passeggeri che è abilitata a trasportare secondo le indicazioni del certificato di portata (passeggeri), il bordo libero regolamentare o il pescaggio autorizzato abbiano subito modifiche tali da implicare un aumento della stazza lorda o netta. 2) Il certificato rilasciato ad una nave da un'amministrazione perderà la sua validità qualora la nave issi la bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3) Qualora una nave issi la bandiera di un altro Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti, il suo certificato internazionale di stazzatura perdurerà valido fino a non oltre tre mesi, o fino alla data in cui la nuova amministrazione non rilascerà un altro certificato in sostituzione del primo, ove tale data sia a più breve scadenza. Il Governo dello Stato di cui precedentemente la nave batteva bandiera sarà tenuto ad inoltrare quanto prima all'amministrazione, a seguito dell'avvenuto cambiamento di nazionalità, copia del certificato di cui la nave era munita all'epoca del cambiamento, come pure copia dei calcoli delle rispettive stazze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958#art-c-10