Art. 14 · LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

Art. 14

LEGGE 22 ottobre 1973, n. 672

In vigore dal 2 giu 1991
(Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo) All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell' della legge 13 luglio 1967, n. 583: a) il periodo del corso legale di laurea; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166
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