Art. 25 · LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

Art. 25

LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

In vigore dal 12 dic 1973
(Aumento dell'organico della magistratura Onere finanziario) Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000. Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
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