Art. 24 · LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

Art. 24

LEGGE 11 agosto 1973, n. 533

In vigore dal 12 dic 1973
(Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario) Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni.
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