Art. 16 · LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

Art. 16

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

In vigore dal 7 ago 2012
(Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale) Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell', coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.
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