Art. 15 · Lavoro subordinato
Convenzione

Art. 15

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Lavoro subordinato

In vigore dal 14 set 1973
Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato non sono tassabili che in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a tale titolo sono tassabili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e con la riserva ivi contenuta, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili solo nel primo Stato se: a) retribuiscono l'attività svolta nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno civile; b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto come tale da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e con la riserva di cui al paragrafo 1, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

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