Art. 40
ConvenzioneTitolo IV

Art. 40

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In vigore dal 13 set 1973
Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di quelle disposizioni.
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