Art. 28
ConvenzioneTitolo IV

Art. 28

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In vigore dal 13 set 1973
1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati o documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte. 2. Qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte, per quanto concerne la legalizzazione o l'autenticazione di tutti i certificati od altri documenti da parte delle rispettive Autorità diplomatiche o consolari od altre Autorità, è abolito in relazione a tutti i certificati o agli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.
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