Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 13 set 1973
Se un assicurato rimane vittima di un infortunio dopo che ha lasciato il territorio di una Parte contraente per recarsi, nel corso della sua occupazione, nel territorio dell'altra Parte e se l'evento si verifica prima che egli ivi giunga, si procederà all'istruzione della relativa domanda di prestazioni nel seguente modo: a) l'infortunio è considerato accaduto nel territorio di quella Parte la cui legislazione si ritiene possa applicarsi nei confronti dell'interessato nell'altro territorio; b) la sua assenza dal territorio dell'una o dell'altra Parte non è considerata nello stabilire se l'attività lavorativa era soggetta alla tutela assicurativa a norma di tale legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526#art-c-17