Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969.
Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. 44 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 12 Articolo 12 1. Se una persona è stata assicurata per le pensioni di vecchiaia in base alla Art. 13 Articolo 13 Quando una persona si trova nel territorio di una Parte contraente o vi risied Art. 14 Articolo 14 Le disposizioni che si riferiscono alle pensioni di vecchiaia contenute negli Art. 15 Articolo 15 1. Le disposizioni concernenti le pensioni di vecchiaia contenute negli artico Art. 16 Articolo 16 Quando una persona è occupata nel territorio di una Parte contraente e si appl Art. 17 Articolo 17 Se un assicurato rimane vittima di un infortunio dopo che ha lasciato il terri Art. 18 Articolo 18 1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni in base alla legislazione d Art. 19 Articolo 19 Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere s Art. 20 Articolo 20 Salvo quanto disposto nell'articolo 22 della presente Convenzione, qualora un Art. 21 Articolo 21 Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malatti Art. 22 Articolo 22 Qualora un assicurato riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associata o Art. 23 Articolo 23 1. Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e l Art. 24 Articolo 24 1. Qualora a norma della legislazione di una Parte contraente fossero erogabil Art. 25 Articolo 25 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10 titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Art. 2 Articolo 2 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto rigua Art. 3 Articolo 3 I cittadini di una Parte contraente sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei Art. 4 Articolo 4 Salvo quanto stabilito nei capitoli 2, 3 e 4 del Titolo III, le disposizioni de titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 5 Articolo 5 1. Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e Art. 6 Articolo 6 1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, qualor Art. 7 Articolo 7 1. Le disposizioni di questo titolo della presente Convenzione non si applicano Art. 8 Articolo 8 Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune a titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI
Art. 9 Articolo 9 Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la le Art. 10 Articolo 10 1. Se dopo il suo ultimo arrivo nel territorio di una Parte contraente una per Art. 11 Articolo 11 1. Qualora una donna assicurata in base alla legislazione di una Parte contrae titolo IV DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26 Articolo 26 1. Qualora una persona normalmente residente nel territorio del Regno Unito - Art. 27 Articolo 27 Qualora per il riconoscimento di un periodo equivalente la legislazione di una Art. 28 Articolo 28 1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previs Art. 29 Articolo 29 Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati all Art. 30 Articolo 30 Le autorità competenti e gli organismi di assicurazione potranno corrispondere Art. 31 Articolo 31 Qualsiasi domanda o documento, presentati all'autorità competente o all'organi Art. 32 Articolo 32 Qualora una prestazione sia erogabile, a norma della legislazione di una Parte Art. 33 Articolo 33 Qualora una persona abbia titolo, in base alla legislazione di una Parte contr Art. 34 Articolo 34 1. Gli organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste della p Art. 35 Articolo 35 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può conferire alcun diritto Art. 36 Articolo 36 Gli organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la compete Art. 37 Articolo 37 1. Le autorità competenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati q Art. 38 Articolo 38 Le autorità competenti e gli organismi di assicurazione si forniranno reciproc Art. 39 Articolo 39 Le autorità competenti: a) procederanno a tutte le intese amministrative che s Art. 40 Articolo 40 Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da Art. 41 Articolo 41 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno Art. 42 Articolo 42 La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360