Art. 14 · LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

Art. 14

LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

In vigore dal 1 set 1973
(Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge). Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con decorrenza dalla data stessa, applicando l'aliquota, di cui al precedente , relativa alla misura della pensione, sulla retribuzione pensionabile spettante all'iscritto alla data della domanda, al netto della maggiorazione liquidata a titolo di adeguamento periodico maturato ai sensi dell'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859. La ricostituzione delle pensioni, conseguente ai riconoscimenti di cui agli della presente legge, è effettuata con le stesse modalità di cui al precedente comma.
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