Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato. 25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE
Art. 2 LO stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà teno Art. 3 Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari a Art. 4 Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente leg ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO
Art. 5 L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti Art. 6 I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa p Art. 7 Su proposta delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministro p Art. 8 A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio s Art. 9 A livello nazionale sarà istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che s PERSONALE NON DOCENTE
Art. 10 Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dov DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE, COMUNI E FINALI
Art. 11 Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed all Art. 12 Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, Art. 13 In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 12 nei confronti del personale ivi Art. 14 Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui Art. 15 A decorrere dal 1 ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il Art. 16 Ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secon Art. 17 Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che Art. 18 Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta Art. 19 I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole c Art. 20 Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 24 Art. 21 Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili, in via transi Art. 22 Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative Art. 23 Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubbli Art. 24 Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le preced Art. 25 All'onere derivante dal precedente articolo 12, valutato in lire 476 miliardi in ragione d Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360