Art. 55 · Copia certificata conforme dell'Accordo
Quarto Accordo

Art. 55

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Copia certificata conforme dell'Accordo

In vigore dal 6 set 1973
Copia certificata conforme dell'Accordo Il più presto possibile dopo l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme dell'Accordo in ognuna delle lingue menzionate all' al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento apportato all'Accordo sarà del pari comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-55