Quarto Accordo
Art. 43
43 / 56Controversie
In vigore dal 6 set 1973
Controversie
a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato verrà deferita per decisione al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante.
b) Se una controversia è stata deferita al Consiglio a norma del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia.
c) i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimità dei suffragi espressi, il Comitato consultivo è composto di:
Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali dotata di notevole esperienza nel campo dei problemi oggetto della controversia e l'altra un giurista qualificato e con vasta esperienza;
Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; ed
Un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone summenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo;
ii) I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzioni da nessun governo.
iii) Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio.
d) L'opinione motivata del Comitato consultivo è presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.
Storico versioni
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