Quarto Accordo
Art. 30
30 / 56Liquidazione della scorta regolatrice alla fine dell'Accordo
In vigore dal 6 set 1973
Liquidazione della scorta regolatrice alla fine dell'Accordo
a) Quando, conformemente alle disposizioni dell', fisserà il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi, il Consiglio deciderà, tenendo conto dell'esame effettuato per l'eventuale rinnovo dell'Accordo conformemente al paragrafo c) dell', se è necessario ridurre il tonnellaggio di stagno metallo detenuto a tale data nella scorta regolatrice. In tal caso il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate potrà essere fissato, se il Consiglio decide in tal senso, ad un livello inferiore alla cifra alla quale il Consiglio, in altre circostanze, avrebbe fissato il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per il predetto periodo.
b) Nel quadro delle istruzioni del Consiglio, il Direttore potrà prelevare dalla scorta regolatrice, per venderli ad un prezzo pari al prezzo corrente di mercato, ma non inferiore al prezzo minimo, quantitativi di stagno metallo pari ai quantitativi di cui il Consiglio avrà ridotto, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, i tonnellaggi totali delle esportazioni autorizzate.
c) Tutte le operazioni della scorta regolatrice previste agli , oppure al paragrafo b) del presente articolo cesseranno a decorrere dalla data alla quale il presente Accordo prenderà fine. Il Direttore non procederà più in seguito a nuovi acquisti di stagno-metallo e potrà vendere stagno-metallo solo se le disposizioni del paragrafo a) dell' e del paragrafo c) dell' lo autorizzano o se il Consiglio lo autorizza ai sensi del paragrafo d) del presente articolo.
d) A meno che il Consiglio non sostituisca di tanto in tanto altre disposizioni a quelle degli , il Direttore, per la liquidazione della scorta regolatrice, prenderà le misure previste agli e all'Allegato H.
Storico versioni
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