Art. 26 · Limitazione o sospensione delle operazioni della Scorta regolatrice: azione del Consiglio
Quarto Accordo

Art. 26

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Limitazione o sospensione delle operazioni della Scorta regolatrice: azione del Consiglio

In vigore dal 6 set 1973
Limitazione o sospensione delle operazioni della Scorta regolatrice: azione del Consiglio a) Nonostante le disposizioni dei commi ii) e iv) del paragrafo c) dell', il Consiglio può limitare o sospendere le operazioni a termine sullo stagno quando lo ritenga necessario per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo. b) Nonostante le disposizioni dei commi i) e v) del paragrafo c) dell', il Consiglio, se è riunito in sessione, può limitare o sospendere le operazioni della scorta regolatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti al Direttore da detti commi non consenta di realizzare gli obiettivi del presente Accordo. c) Il Consiglio può confermare ogni limitazione o sospensione decisa ai sensi del paragrafo a) dell' o, se una limitazione o sospensione è stata annullata dal Presidente esecutivo ai sensi del paragrafo b) dell', egli può ristabilire detta limitazione o sospensione. Se non interviene una decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno o continueranno senza limitazione, secondo i casi. d) Fino a quando una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice, decise in virtù del presente articolo o dell'artico 27, rimane in vigore, il Consiglio dovrà riesaminare la decisione ad intervalli non superiori a sei settimane. Se nel corso di una riunione organizzata a tale scopo il Consiglio non si pronuncia per il mantenimento della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno.
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