Quarto Accordo
Art. 15
15 / 56Disposizioni finanziarie
In vigore dal 6 set 1973
Disposizioni finanziarie
a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice;
ii) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del Segretario, del Direttore e del personale vengono imputate al conto amministrativo;
iii) Tutte le spese che sono imputabili unicamente a transazioni o ad operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, sono finanziate dai contributi alla scorta regolatrice dovuti dai paesi contribuenti in virtù del presente Accordo e sono imputate dal Direttore al conto della scorta regolatrice.
L'imputazione a tale conto di qualsiasi altra categoria di spese viene determinata dal Presidente esecutivo.
b) Le spese effettuate dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri non incombono al Consiglio.
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