Art. 15 · Disposizioni finanziarie
Quarto Accordo

Art. 15

15 / 56

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 6 set 1973
Disposizioni finanziarie a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice; ii) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del Segretario, del Direttore e del personale vengono imputate al conto amministrativo; iii) Tutte le spese che sono imputabili unicamente a transazioni o ad operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, sono finanziate dai contributi alla scorta regolatrice dovuti dai paesi contribuenti in virtù del presente Accordo e sono imputate dal Direttore al conto della scorta regolatrice. L'imputazione a tale conto di qualsiasi altra categoria di spese viene determinata dal Presidente esecutivo. b) Le spese effettuate dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri non incombono al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-15