Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mar 2025
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - MALAGODI - VALSECCHI - GULLOTTI - BOZZI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-rd-2