Convenzione›Titolo I
Art. 9
9 / 27In vigore dal 30 mar 2025
I due Governi adottano tutte le misure necessarie perché i lavori di ricostruzione vengano terminati entro tre anni a partire da una data fissata di comune accordo.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-9