Convenzione›Titolo I
Art. 5
5 / 27In vigore dal 30 mar 2025
1. Deroghe ai termini fissati dall' della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi.
2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-5