Art. 21
ConvenzioneTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 30 mar 2025
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale i due Governi avranno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Roma il 24 giugno 1970, in due esemplari redatti ciascuno in italiano ed in francese, entrambi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica francese E. BURIN DES ROZIERS Per il Governo della Repubblica italiana Aldo MORO

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-21