Convenzione›Titolo III
Art. 17
17 / 27In vigore dal 30 mar 2025
I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea (Allegato II).
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-17