Art. 15
ConvenzioneTitolo III

Art. 15

15 / 27
In vigore dal 30 mar 2025
Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sarà prelevato alcun diritto di dogana e diritti accessori previsti dalla regolamentazione doganale sui materiali, di origine e provenienza italiana, utilizzati a questo fine; questi materiali sono ammessi liberi da vincoli e restrizioni economiche di importazione.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-15