Art. 14
ConvenzioneTitolo II

Art. 14

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In vigore dal 30 mar 2025
Le modalità di applicazione delle disposizioni enunciate agli della presente Convenzione formano oggetto di un accordo tra le Amministrazioni ferroviarie interessate.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-14