Art. 12
ConvenzioneTitolo II

Art. 12

12 / 27
In vigore dal 30 mar 2025
1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea. 2. Questo conto è stabilito secondo le modalità fissate dall'allegato I alla presente Convenzione. 3. L'avanzo od il deficit risultante da detto conto è a favore od a carico dello Stato italiano. 4. Il rimborso del deficit o l'accreditamento dello avanzo avviene secondo le modalità fissate dalla Commissione istituita dall' della presente Convenzione. Ogni semestre può essere versato un acconto corrispondente al 50% del risultato di gestione dell'anno precedente. 5. Il regolamento definitivo avverrà entro 12 mesi dalla data della rimessa dei conti.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-12