Art. 11
ConvenzioneTitolo II

Art. 11

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In vigore dal 30 mar 2025
1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazionali a cura del Governo francese. 2. I prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea sono quelli delle ferrovie francesi. 3. Tuttavia, i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci che transitano nel territorio francese tra i punti di frontiera nord (Colle di Tenda) e sud (Piena) sono quelli delle ferrovie italiane.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-c-11