Allegato I›Titolo III
Art. 5
26 / 27In vigore dal 30 mar 2025
Le spese di energia di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o rimorchiato) dei treni (salvo quelli previsti al paragrafo 3 dell' della Convenzione) circolanti sulla linea sono ottenute sulla base dei percorsi e dei costi medi chilometrici di ciascuna categoria di materiale.
Note all'articolo
- La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-ai-5