Art. 4
Allegato ITitolo III

Art. 4

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In vigore dal 30 mar 2025
Le spese del personale S.N.C.F. sono computate a tariffe orarie, in funzione del grado e della specializzazione degli agenti. Esse sono maggiorate degli oneri indiretti alle tariffe in vigore al momento della fornitura delle prestazioni. Le spese di materiali e di materie di consumo sono computate al prezzo di sostituzione maggiorato delle spese di trasporto e delle spese di magazzinaggio calcolate forfettariamente. Le prestazioni effettuate dagli imprenditori e dai fornitori in esecuzione di contratti, ordini o acquisti, sono computate per l'ammontare delle somme realmente pagate così come risultano dalle fatture presentate dai fornitori e dagli imprenditori.

Note all'articolo

  • La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475#art-ai-4