Art. 2 · LEGGE 18 giugno 1973, n. 475

Art. 2

LEGGE 18 giugno 1973, n. 475

In vigore dal 30 mar 2025
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - MALAGODI - VALSECCHI - GULLOTTI - BOZZI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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