Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970. 29 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
titolo I RICOSTRUZIONE DELLA LINEA
Art. 1 Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica france Art. 2 1. La ricostruzione della linea è effettuata a cura del Governo francese. 2. Le caratteris Art. 3 1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato it Art. 4 1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e Art. 5 1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere c Art. 6 Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei la Art. 7 1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione Art. 8 Le imprese che effettuano i lavori sono soggette alla legislazione ed alla regolamentazion Art. 9 I due Governi adottano tutte le misure necessarie perché i lavori di ricostruzione vengano titolo II ESERCIZIO DELLA LINEA
Art. 10 1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine Art. 11 1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazi Art. 12 1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura Art. 13 1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizi Art. 14 Le modalità di applicazione delle disposizioni enunciate agli articoli 10, 11, 12 e 13 del titolo III DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15 Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sarà prelevato alcun d Art. 16 1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limon Art. 17 I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco degli Art. 18 I due Governi si impegnano a sopprimere al momento della apertura della linea gli autoserv Art. 19 1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni s Art. 20 1. Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni del Art. 21 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale i due Governi avranno proc Allegato I
titolo III DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 ALLEGATO I alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Re Art. 2 Non figurano nel "conto di gestione della linea": gli introiti relativi ai traffici previs Art. 3 La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quell Art. 4 Le spese del personale S.N.C.F. sono computate a tariffe orarie, in funzione del grado e d Art. 5 Le spese di energia di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o Art. 6 Le spese generali sono fatturate al conto di gestione della linea secondo le regole applic Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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