Art. 3 · LEGGE 12 giugno 1973, n. 349

Art. 3

LEGGE 12 giugno 1973, n. 349

In vigore dal 30 lug 1973
(Nomina e requisiti dei presentatori) I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono: 1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato; 2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado; 3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo. Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei. L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti. Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena e portato a conoscenza del presentatore.
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