Art. 2
LEGGE 12 giugno 1973, n. 349
In vigore dal 30 lug 1973
(Presentatori)
Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dello articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.
I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.
Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.
Storico versioni
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