Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 3 lug 1973
La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-9